Novità in materia di pensioni in arrivo a partire del 2026. A seguito della ratifica da parte del Governo Cinese dell'Accordo Italia-Cina contro la doppia imposizione fiscale sui redditi, a decorrere dal 1° gennaio 2026 i redditi da pensione - e similari - [made under a public welfare scheme of a Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof], quindi erogati da uno Stato contraente saranno soggetti a tassazione nel suddetto Stato di erogazione e non più in quello di residenza del soggetto percipiente.
Ciò rappresenta una modifica sostanziale alla normativa attualmente in vigore, la quale rimarrà valida per tutti i redditi erogati e di competenza dell'anno fiscale 2025.
Fino a tale data, si continuerà ad applicare il disposto dall'Articolo 18 della Convenzione del 1986 in combinato con l’Articolo 19, comma 2 dove si stabilisce che:
Articolo 18 - Pensioni
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad una precedente occupazione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
Articolo 19 - Funzioni pubbliche
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale ad una persona fisica in relazione a servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
(i) è un cittadino di detto Stato; o
(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendere i servizi.
2. a) Le pensioni pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale, direttamente o mediante fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in relazione a servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente e un cittadino di detto Stato.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e alle pensioni pagate in relazione a servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Conseguentemente, le pensioni e altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione a un'occupazione precedente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Questo significa che, in generale, la pensione era tassata solo nel paese di residenza del beneficiario per i redditi percepiti fino al 31 dicembre 2025.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, in assenza di eventuali ulteriori chiarimenti e/o emendamenti, il Trattato contro le doppie imposizioni, nella sua nuova formulazione, escluderà la possibilità di esentare (di fatto) da tassazione il trattamento pensionistico percepito in Cina, venendo questo assoggettato a regolare imposizione fiscale in Italia al momento dell'erogazione.
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