La Legge sull'Imposta sul Valore Aggiunto della Repubblica Popolare Cinese ("Legge sull'IVA") e il relativo Regolamento di attuazione sono entrati in vigore il 1° gennaio 2026. Successivamente, il Ministero delle Finanze e l'Amministrazione Statale delle Imposte hanno emanato una serie di annunci di attuazione a supporto dell'applicazione della normativa, al fine di garantirne un'implementazione efficace. Poiché l'IVA rappresenta la principale fonte di gettito fiscale della Cina, l'entrata in vigore della Legge sull'IVA e delle relative politiche di attuazione contribuirà positivamente al miglioramento dell'ambiente fiscale e imprenditoriale e promuoverà uno sviluppo economico di alta qualità. Il presente articolo illustra cinque principali modifiche introdotte dalla Legge sull'IVA.
1. Modifiche alla definizione di "nel territorio"
Il comma 4 dell'articolo 4 della Legge sull'IVA dispone che, "nel caso della cessione di servizi o di beni immateriali, i servizi o i beni immateriali sono consumati nel territorio, oppure il cedente è situato nel territorio". La Legge sull'IVA ha modificato il criterio originario secondo cui "il cedente oppure il cessionario è situato nel territorio", sostituendolo con "il cedente è situato nel territorio" oppure "il luogo di consumo è nel territorio", chiarendo così il principio del luogo di consumo. La nuova normativa non considera più "il cessionario è situato nel territorio" come criterio autonomo di imposizione, ma adotta invece "il luogo di consumo è nel territorio" quale principio fondamentale. Il Regolamento di attuazione chiarisce ulteriormente che per "consumo di servizi e beni immateriali nel territorio" si intende:
servizi o beni immateriali ceduti da enti o persone fisiche esteri a enti o persone fisiche nazionali, ad eccezione dei servizi consumati in loco all'estero;
servizi o beni immateriali ceduti da enti o persone fisiche esteri direttamente correlati a beni, beni immobili o risorse naturali situati nel territorio.
La Legge sull'IVA chiarisce che i servizi prestati dall'estero e "consumati in loco all'estero" non sono soggetti all'IVA. Ad esempio, le imprese nazionali non sono tenute ad applicare la ritenuta IVA sui servizi fieristici prestati all'estero o sui servizi turistici prestati all'estero a loro favore.
Nel contempo, non limitatamente ai casi in cui il cessionario sia situato nel territorio, i servizi e i beni immateriali ceduti da enti o persone fisiche esteri e direttamente correlati a beni, beni immobili o risorse naturali situati nel territorio sono anch'essi considerati consumati nel territorio e, pertanto, rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta, anche qualora il cessionario sia situato al di fuori del territorio.
2. Semplificazione delle operazioni considerate imponibili per presunzione
L'articolo 5 della Legge sull'IVA semplifica le categorie delle "operazioni considerate imponibili per presunzione"("deemed taxable transactions"), riducendole a tre categorie:
1. enti e operatori economici individuali che utilizzano beni di propria produzione o beni prodotti su commissione per finalità di welfare collettivo o per consumo personale;
2. enti e operatori economici individuali che trasferiscono beni a titolo gratuito;
3. enti e persone fisiche che trasferiscono beni immateriali, beni immobili o prodotti finanziari a titolo gratuito.
L'articolo 3 della Legge sull'IVA pone specificamente l'accento sulla "natura onerosa" delle operazioni imponibili (ad eccezione delle operazioni considerate imponibili per presunzione). Operazioni quali le "vendite in conto deposito" (consignment sales), il "conferimento di beni come apporto di capitale" e la "distribuzione di utili sotto forma di beni", che erano incluse nella disciplina precedente, sono state eliminate, in quanto tali operazioni sono intrinsecamente a titolo oneroso e possono essere trattate direttamente come normali operazioni imponibili, senza la necessità di ricorrere alle norme sulle operazioni "considerate" imponibili.
Nota: la prestazione gratuita di servizi non rientra nell'ambito delle operazioni considerate imponibili per presunzione; tuttavia, i contribuenti dovrebbero evitare di porre in essere operazioni prive di una ragionevole finalità commerciale al fine di ridurre, esentare o differire il pagamento delle imposte, così da evitare l'applicazione delle disposizioni anti-elusione fiscale (articolo 53 del Regolamento di attuazione). Al tempo stesso, le spese sostenute da un'impresa per la prestazione gratuita di servizi possono essere soggette a una rettifica in aumento ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Società (Corporate Income Tax - CIT), in quanto tali spese non sono correlate al reddito dell'impresa.
Nota terminologica: ho tradotto "deemed taxable transactions" con "operazioni considerate imponibili per presunzione", che è la resa più utilizzata nella dottrina tributaria italiana per esprimere il concetto di deemed. Se desideri mantenere uno stile ancora più aderente alla terminologia del diritto tributario cinese, è possibile utilizzare sistematicamente "operazioni assimilate a operazioni imponibili", purché tale scelta venga mantenuta in tutto il documento.
3. Modifiche alla disciplina delle "operazioni miste"
L'articolo 13 della Legge sull'IVA dispone che: "Qualora un contribuente effettui un'operazione imponibile che comporti l'applicazione di due o più aliquote d'imposta o aliquote di prelievo, si applica l'aliquota d'imposta o l'aliquota di prelievo corrispondente all'attività principale dell'operazione imponibile."
In base alla disciplina previgente, un'operazione di vendita comprendente sia beni sia servizi era considerata un'operazione mista e l'aliquota applicabile veniva determinata in base all'attività principale del contribuente. La Legge sull'IVA non pone più l'accento sulla combinazione "beni + servizi", ma si concentra invece sulle operazioni imponibili che comportano l'applicazione di due o più aliquote d'imposta o aliquote di prelievo, nelle quali le attività svolte presentano un chiaro rapporto di principalità e accessorietà.
Ad esempio, le società di corriere che, nell'ambito di un'unica operazione imponibile, prestano servizi di trasporto (9%) e servizi di ritiro e consegna (6%) devono applicare l'IVA sulla base dell'aliquota prevista per i servizi di ritiro e consegna, poiché l'elemento essenziale dell'operazione è costituito da tali servizi, mentre il trasporto rappresenta un'attività accessoria di supporto.
Confronto | Disciplina previgente | Nuova disciplina |
Ambito di applicazione | Beni + servizi | Operazioni che comportano l'applicazione di due o più aliquote d'imposta o aliquote di prelievo |
Aliquota applicabile | Determinata in base all'attività principale del contribuente | Determinata in base all'attività principale dell'operazione imponibile |
4. Modifiche riguardanti i contribuenti di piccole dimensioni
(I) Soglia IVA
L'Avviso n. 10 del 2026, emanato dal Ministero delle Finanze e dall'Amministrazione Statale delle Imposte, stabilisce le seguenti soglie IVA per le operazioni imponibili effettuate dai contribuenti di piccole dimensioni, applicabili dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027:
Dichiarazione mensile: soglia di volume delle vendite mensili pari a 100.000 RMB;
Dichiarazione trimestrale: soglia di volume delle vendite trimestrali pari a 300.000 RMB;
Dichiarazione per singola operazione: soglia pari a 1.000 RMB per ciascuna operazione (al netto dell'imposta).
È importante notare che, qualora il volume delle vendite raggiunga la soglia prevista, l'IVA deve essere calcolata e versata sull'intero importo delle vendite e non soltanto sulla parte eccedente la soglia.
(II) Nuova registrazione come contribuente IVA ordinario
L'articolo 36 del Regolamento di attuazione dispone che gli enti e gli operatori economici individuali il cui volume annuo di vendite imponibili ai fini IVA superi la soglia prevista per i contribuenti di piccole dimensioni devono completare la registrazione come contribuenti IVA ordinari e applicare il metodo ordinario di calcolo dell'imposta a decorrere dal periodo d'imposta nel quale tale soglia viene superata.
I contribuenti di piccole dimensioni il cui volume delle vendite supera la soglia prevista (5 milioni di RMB) devono completare le procedure di registrazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al mese in cui la soglia è stata superata. Si raccomanda alle imprese di predisporre preventivamente previsioni del volume delle vendite e di pianificare adeguatamente i tempi della registrazione.
5. Modifiche riguardanti il momento di insorgenza dell'obbligazione tributaria
L'articolo 28 della Legge sull'IVA dispone che: "Per le operazioni imponibili, il momento di insorgenza dell'obbligazione tributaria coincide con la data di incasso del corrispettivo della vendita oppure con la data di acquisizione di un documento che attribuisce al contribuente il diritto di esigere il corrispettivo della vendita; qualora la fattura sia emessa anticipatamente, il momento di insorgenza dell'obbligazione tributaria coincide con la data di emissione della fattura."
L'articolo 39 del Regolamento di attuazione precisa inoltre che: "La data di acquisizione di un documento comprovante il diritto di esigere il pagamento corrisponde alla data di pagamento prevista in un contratto scritto; qualora non sia stato stipulato un contratto scritto oppure il contratto scritto non specifichi una data di pagamento, essa corrisponde alla data di completamento dell'operazione imponibile, ossia alla data di spedizione dei beni, di prestazione dei servizi, di trasferimento della proprietà dei prodotti finanziari, di completamento del trasferimento dei beni immateriali o di completamento del trasferimento dei beni immobili."
Nota: per le imprese che effettuano cessioni di beni, il momento di insorgenza dell'obbligazione tributaria può essere determinato mediante la stipula di contratti con i clienti che specifichino chiaramente le date di pagamento. Ciò consente di evitare che l'obbligazione tributaria sorga anticipatamente alla data di spedizione dei beni nei casi in cui non sia stato stipulato alcun contratto o le clausole contrattuali non siano sufficientemente chiare, situazione che altrimenti comporterebbe un eccessivo assorbimento delle risorse finanziarie dell'impresa.
Secondo l'Avviso n. 13 del 2026, emanato dal Ministero delle Finanze e dall'Amministrazione Statale delle Imposte: "Qualora il pagamento sia ricevuto anticipatamente e i servizi siano prestati in più rate o per fasi, il momento di insorgenza dell'obbligazione tributaria è determinato secondo il criterio dell'evento che si verifica per primo, ossia la data effettiva di prestazione del primo servizio oppure la data prevista dal contratto; il contribuente è tenuto a dichiarare e versare l'IVA sull'intero importo del pagamento ricevuto."
Conclusioni
Le cinque modifiche sopra illustrate riguardano i principali casi di rilevanza fiscale che le imprese affrontano nella gestione ordinaria delle proprie attività. Inoltre, la Legge sull'IVA ha aggiornato anche le disposizioni relative alla detrazione dell'IVA a monte (input VAT) e alle operazioni di esportazione. Le imprese dovrebbero cogliere l'entrata in vigore della Legge sull'IVA come un'opportunità per riesaminare le proprie prassi di gestione fiscale, al fine di migliorare sia la conformità agli obblighi tributari sia l'efficienza operativa.
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