Italia e Cina: Nuovo Accordo fiscale per evitare la doppia imposizione e prevenire l’evasione fiscale
2024-11-07

Il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese per l’eliminazione delle doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per la prevenzione dell’evasione e dell’elusione fiscale rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra i due Paesi, con l’obiettivo di semplificare le operazioni fiscali per le aziende e migliorare le condizioni degli investimenti bilaterali.


Firmato nel 2019 e recentemente approvato all'inizio di novembre dalla Camera dei Deputati italiana, dopo le precedenti approvazioni da parte del Consiglio dei Ministri e del Senato, il nuovo Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e avrà effetto per i redditi prodotti durante gli anni fiscali che iniziano dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua entrata in vigore.


L’Accordo mira ad evitare la doppia imposizione sui redditi prodotti in uno Stato da persone fisiche o società residenti nell'altro, incoraggiando flussi economici più vantaggiosi per entrambe le nazioni.


L’Accordo, in linea con le raccomandazioni vincolanti del progetto BEPS dell’OCSE/G20 e che incorpora alcune clausole standard del modello OCSE 2017, è di importanza strategica per le imprese e le persone fisiche italiane che operano in Cina e viceversa, essendo la Cina il secondo Paese importatore dell'Italia.


Le principali modifiche rispetto all’accordo del 1986 attualmente in vigore includono:


  • Dividendi: l’aliquota della ritenuta fiscale alla fonte è ridotta dal 10% al 5% dell’importo lordo, in caso di distribuzione di dividendi da una partecipazione diretta di almeno il 25% (detenuta per 365 giorni); per altri tipi di dividendi, si applica ancora un’aliquota di ritenuta fiscale alla fonte del 10%.


  • Interessi: l’aliquota della ritenuta fiscale applicabile non supera il 10% dell’importo degli interessi pagati, con una nuova riduzione all’8% per quelli relativi a prestiti (oltre i tre anni) pagati a istituzioni finanziarie. Inoltre, è prevista un'esenzione per gli interessi pagati da o al Governo o alla suddivisione politica dell'altro Paese, alle sue autorità locali, alla Banca Centrale, a un ente pubblico o a un ente il cui capitale è interamente detenuto dal Governo (come Banca d'Italia, CDP, SACE e Simest), nonché per quelli pagati su prestiti garantiti o assicurati dagli stessi.


  • Royalties: per il pagamento di royalties relative all'utilizzo - o al diritto di utilizzo - di qualsiasi opera letteraria, artistica, scientifica, brevetto, marchio, disegno, progetto, formula e altra proprietà intellettuale, l’aliquota della ritenuta fiscale applicabile è ancora del 10%. Tuttavia, l’aliquota è ridotta al 5% per l'uso, o il diritto all'uso, di attrezzature industriali e scientifiche (cioè, l’aliquota della ritenuta fiscale del 10% è applicabile sul 50% delle royalties, ridotta dal precedente 70%).


  • Residenza fiscale: in caso di residenza di una persona (diverso da individuo) in entrambi gli Stati, l’Accordo elimina l'attribuzione automatica della residenza nello Stato in cui è situata la sede principale o la direzione effettiva. In tali circostanze, per determinare lo Stato di residenza, sarà necessario un accordo tra le autorità competenti dei due Stati, in assenza del quale non sarà possibile beneficiare di alcuna agevolazione o esenzione fiscale prevista dall’Accordo.


  • Reddito da lavoro dipendente: quando l'attività lavorativa è esercitata in entrambi gli Stati, il periodo rilevante (o i periodi aggregati) per la determinazione della tassazione delle remunerazioni di un residente di uno Stato è la presenza del beneficiario nell'altro Stato per non più di 183 giorni in un qualsiasi periodo di dodici mesi che inizia o termina nell'anno fiscale interessato anziché nell'anno solare interessato.


  • Stabile organizzazione: può anche includere progetti temporanei come i cantieri edili, progetti di costruzione, assemblaggio o installazione, quando la loro durata supera i 12 mesi - quindi, aumentata rispetto al minimo di 6 mesi. Pertanto, i progetti a breve termine non saranno più considerati automaticamente stabile organizzazione, limitando i rischi di doppia imposizione in caso di attività temporanee rilevanti. È stato inoltre specificato, per i casi relativi alla fornitura di servizi, il periodo (o periodo aggregato) di oltre 183 giorni - anziché sei mesi - in un periodo di 12 mesi.


Il nuovo Accordo tra Italia e Cina offre un'opportunità unica per le entità di entrambi i Paesi, come i Governi con i loro enti, le società e le persone fisiche. Eliminando la doppia imposizione, il nuovo Accordo porta ulteriore chiarezza in circostanze a rischio di ridondanza e sovrapposizione fiscale, rendendo più semplice e conveniente lo svolgimento di attività commerciali tra i due Paesi da parte dei suoi residenti. Le modifiche sulle aliquote della ritenuta fiscale alla fonte di dividendi, interessi e royalties rendono più efficienti gli investimenti in entrambi i Paesi, incentivando le imprese italiane a guardare con maggiore interesse alle opportunità offerte dal mercato cinese. Le riduzioni della ritenuta fiscale alla fonte, in particolare per le partecipazioni societarie, sono un vantaggio per le aziende che cercano di espandere la loro presenza in Cina e in Italia, e attraggono investimenti reciproci come quelli idonei a beneficiare delle esenzioni dalla ritenuta fiscale alla fonte sugli interessi pagati in relazione a obbligazioni, prestiti e titoli emessi - o garantiti - dai rispettivi Governi e dagli enti, autorità ed entità governative pertinenti. Inoltre, con una più chiara definizione di residenza fiscale e una definizione aggiornata di stabile organizzazione, il nuovo Accordo offre una maggiore certezza giuridica, riducendo le incertezze fiscali e facilitando la gestione delle operazioni internazionali.


L'Accordo rappresenta un passo importante nel rafforzamento dei legami economici tra Italia e Cina, facilitando il commercio e gli investimenti bilaterali. I suoi aggiornamenti non solo rendono più favorevole il contesto fiscale per le imprese, ma migliorano anche la competitività del business tra i due Paesi su scala globale.


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