Maggiori controlli e attenzioni verso i pagamenti in uscita – la tassa sui servizi
Il 17 marzo 2017, l'amministrazione statale cinese della tassazione ("China’s State Administration of Taxation - SAT") ha promulgato le “Misure amministrative sulla procedura speciale di indagine fiscale, adeguamento e accordo reciproco ("Annuncio n. 6 del 2017"), che sono entrate in vigore il 1º maggio 2017, fornendo orientamenti sull'applicazione del principio di libera concorrenza e altre questioni amministrative connesse in materia di prezzi di trasferimento.
Ai sensi dell'articolo 34 dell'annuncio n. 6 del 2017, gli oneri di servizio tra parti correlate devono soddisfare i seguenti due requisiti:
- i servizi devono apportare benefici economici diretti o indiretti al destinatario del servizio correlato, che i terzi sarebbero disposti ad acquistare o effettuare autonomamente in circostanze identiche o simili; e
- la metodologia dei prezzi dei servizi deve essere conforme alle norme commerciali e al principio di libera concorrenza.
Le autorità fiscali esaminano il profilo del prestatore di servizi, le prove relative alla propria attività etc. a garanzia dei servizi che verranno prestati.
In particolare, ai sensi dell'articolo 35, i seguenti servizi, per i quali le imprese cinesi effettuano il pagamento nei confronti delle loro parti correlate all’estero, non sono considerati con favore:
a) Servizi che, per funzione e profilo di rischio, non siano compatibili con l’attuale funzionamento delle imprese cinesi;
b) Servizi che assicurano il controllo, la gestione e la vigilanza da parte di azionisti con finalità di investimento diretto o indiretto sulle imprese cinesi;
c) Servizi che sono stati già acquistati dalle imprese e che pertanto risultano duplicati;
d) Servizi effettuati da parte delle entità cinesi per partecipare al gruppo di imprese, senza che lo specifico gruppo ne tragga vantaggio;
e) Servizi che sono stati oggetto di compensazione attraverso operazione intrasocietarie;
f) Altri servizi che non possono arrecare interessi economici diretti o indiretti alle imprese cinesi.
Qualora le imprese cinesi non conseguano una redditività ragionevole in relazione ai pagamenti in uscita (ad es. per commissioni di servizio; royalties etc.) verso le parti correlate, vi è un considerevole rischio che la competente autorità fiscale possa contestare tali operazioni.
In Cina, ai sensi dei relativi regolamenti e leggi pertinenti, l'autorità fiscale ha il diritto di condurre un'indagine fiscale speciale e una valutazione ispettiva sulle operazioni intrasocietarie rilevanti entro un massimo di dieci anni dall’operazione.
Nostri Servizi
Potremmo aiutarvi e fornire i seguenti servizi su misura:
- revisione dell’accordo sui servizi da una prospettiva fiscale nonché dei prezzi di trasferimento dalla Repubblica Popolare Cinese;
- revisione della metodologia di determinazione dei prezzi dei servizi.
Qualora vogliate conoscere di più sugli sviluppi fiscali e tributari più recenti in Cina, o sui servizi summenzionati, non esitate a contattarci all’indirizzo info@phcadvisory.com.