Attuazione della nuova legge sull'imposta di bollo in Cina dal 1° luglio
2022-07-12

Durante la 29esima sessione del 13° Congresso Nazionale del Popolo, il Comitato permanente ha approvato la Legge sull'imposta di bollo, che entrerà in vigore il 1° luglio 2022 in sostituzione della precedente normativa vigente.

La promulgazione di questa legge ha lo scopo di standardizzare ulteriormente la raccolta e la gestione dell'imposta di bollo, rafforzare il servizio di imposta di bollo e promuovere la riforma del sistema fiscale di "Amministrazione e Servizio".

Tra le modifiche degne di nota vi sono un'adeguata semplificazione delle voci fiscali e la riduzione dell’imposta, in sintesi:

1. I contribuenti devono compilare il prospetto delle fonti dell'imposta di bollo e fare la dichiarazione completa dell'imposta sulla proprietà in base alle circostanze dei contratti imponibili, al documento di trasferimento del titolo di proprietà e ai libri commerciali.

2. Se l'importo del contratto imponibile o dell'atto di trasferimento immobiliare non è specificato e l'importo sarà determinato successivamente: il contribuente deve dichiarare la stipulazione del contratto imponibile o l'atto di trasferimento immobiliare nel primo periodo di dichiarazione fiscale, e dopo la determinazione dell'importo effettivo il contribuente dovrà dichiarare a pagare nel periodo di dichiarazione fiscale successivo.

3. L'imposta di bollo viene riscossa su base trimestrale, annuale o ricorrente. L'imposta di bollo sui contratti imponibili e sugli atti di trasferimento della proprietà può essere pagata su base trimestrale o ricorrente, mentre l'imposta di bollo sui libri commerciali imponibili può essere dichiarata e pagata su base annuale o ricorrente.

Per le entità o le persone fisiche straniere, l'imposta di bollo sui documenti imponibili può essere dichiarata e pagata su base trimestrale, annuale o ricorrente, con il periodo di tassazione specifico determinato dall'ufficio delle imposte di ciascuna provincia, regione autonoma, municipalità direttamente sotto il controllo del Governo centrale o municipalità elencata separatamente nel piano, tenendo conto della pratica effettiva di raccolta e amministrazione.

4. Se il contribuente è un'entità o una persona fisica straniera con un rappresentante sul territorio, quest'ultimo è il sostituto d'imposta che dichiara e paga l'imposta di bollo, in conformità alle disposizioni, all'autorità fiscale competente nel luogo di residenza del rappresentante.

Se il contribuente è un'entità o una persona fisica straniera senza rappresentante, il contribuente deve dichiarare e pagare l'imposta di bollo all'autorità fiscale competente per conto proprio e lo può fare in luoghi diversi, ad esempio il luogo in cui vengono consegnati i beni, il luogo in cui si trova il fornitore o il destinatario del servizio o il luogo in cui si trovano i documenti imponibili; se il trasferimento dei diritti di proprietà riguarda beni immobili, l'imposta deve essere dichiarata e pagata all'autorità fiscale competente nel luogo in cui si trovano i beni immobili.

5. Dopo l'attuazione della legge sull'imposta di bollo, i contribuenti continueranno a godere della politica preferenziale in materia di imposta di bollo con il metodo dell' “Autogiudizio, dichiarazione di godimento e conservazione delle informazioni pertinenti per l'ispezione”. Inoltre i contribuenti sono legalmente responsabili dell'autenticità, della completezza e della legalità delle informazioni conservate per l'ispezione.

Alcune nuove esenzioni:

a. Gli ordini elettronici stipulati da privati con gli operatori dell’e-commerce non saranno imponibili ai sensi della Legge sull'imposta di bollo.

b. I contratti di compravendita e i contratti di assicurazione agricola stipulati da agricoltori, aziende agricole familiari, cooperative professionali di agricoltori, organizzazioni economiche collettive rurali e comitati di abitanti dei villaggi per l'acquisto di materiali di produzione agricola o la vendita di prodotti agricoli, non sono operazioni imponibili ai sensi della Legge sull’imposta di bollo.

c. Contratti di prestito a tasso zero o a tasso agevolato e contratti di prestito stipulati da organizzazioni finanziarie internazionali che forniscono prestiti preferenziali alla Cina, non sono operazioni imponibili ai sensi della Legge sull’imposta di bollo.

d. Documenti imponibili emessi da ambasciate, consolati, uffici di rappresentanza di organizzazioni internazionali in Cina, Esercito Popolare di Liberazione cinese, Forze di Polizia Armata, non sono operazioni imponibili ai sensi della Legge sull’imposta di bollo.

e. Contratti di compravendita firmati da istituzioni mediche e sanitarie senza scopo di lucro per l'acquisto di farmaci o materiali sanitari, non sono operazioni imponibili ai sensi della Legge sull’imposta di bollo.

Tutti i contribuenti aziendali dovrebbero prestare attenzione alle principali regole menzionate in questo articolo per evitare di incorrere nelle relative sanzioni per negligenza o ritardo nel pagamento delle imposte, non sono operazioni imponibili ai sensi della Legge sull’imposta di bollo.

PHC Advisory è in grado di offrire tutto il supporto e la consulenza necessario per la vostra attività in Cina. Monitoriamo costantemente gli aggiornamenti normativi e fiscali del mercato cinese e se desiderate saperne di più sui più recenti sviluppi fiscali, contattateci all'indirizzo info@phcadvisory.com.

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